Il Comitato Centrale, dopo aver
richiamato alcuni articoli del Codice di Deontologia medica - il
3, sui doveri del medico, il 4, sui principi di libertà
indipendenza autonomia e responsabilità, il 6 su efficacia
sicurezza e umanizzazione dei servizi sanitari e l'uso ottimale
delle risorse pubbliche e private e il 32 sulla tutela dei
soggetti fragili e vulnerabili - afferma appunto che "il medico
nel rispetto dei sopracitati articoli ha un'unica finalità che è
quella di curare le persone senza alcuna discriminazione nel
rispetto della dignità della persona e dei diritti riconosciuti
dalla Carta Costituzionale e dalle Convenzioni Internazionali
sottoscritte dal nostro Paese".
"Tale finalità di cura - continua il Comitato Centrale - dovrà
essere assicurata in tutti i percorsi previsti dal protocollo
che coinvolgono i medici. Per le peculiari caratteristiche del
servizio, appare necessario prevedere la presenza di figure
professionali adeguatamente formate o con specifica competenza
specialistica, dotate di adeguati strumenti sanitari, senza i
quali non è possibile una corretta valutazione complessiva dello
stato di salute della persona. In generale possiamo affermare
che la selezione dei migranti ai fini amministrativi non
costituisce un processo di cura".
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