"Siamo convinti tra l'altro -
spiegano gli avvocati Giuseppe Barone e Antonella Blasi,
patrocinatori dei ricorrenti - che il Decreto violi i principi
costituzionali di efficienza e buon andamento della pubblica
amministrazione. Le tariffe non tengono conto dell'incremento
dei costi e delle difficoltà operative causate dalla pandemia e
dalla crisi economica. L'istruttoria che ha condotto
all'approvazione delle tariffe è risultata inoltre incompleta e
lacunosa. Non è stata garantita una rappresentazione adeguata
dei costi reali e delle esigenze delle strutture sanitarie
accreditate".
Il giudice amministrativo monocratico delegato, considerato
"che il decreto in questione è stato adottato il 26 novembre
2024 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta il 27 dicembre
(venerdì), con entrata in vigore il 30 dicembre (lunedì); che il
nuovo Decreto tariffe è stato adottato dopo oltre 20 anni dai
precedenti nomenclatori, delineando così l'insussistenza
dell'urgenza", ha ritenuto che "devono ritenersi presenti i
profili dedotti in punto di danno". Da ciò l'accoglimento della
richiesta di sospensione cautelare urgente del provvedimento
ministeriale, con fissazione dell'udienza del 28 gennaio
prossimo per la trattazione collegiale del ricorso in camera di
consiglio.
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