Sulla definizione di paesi sicuri "il
giudice della convalida, garante, nell'esame del singolo caso,
dell'effettività del diritto fondamentale alla libertà
personale, non si sostituisce nella valutazione che spetta, in
generale, soltanto al Ministro degli affari esteri e agli altri
Ministri che intervengono in sede di concerto". E' quanto
scrivono i giudici della prima sezione Civile della Cassazione
in una "ordinanza interlocutoria" in merito ai ricorsi
presentati dal governo contro le prime mancate convalide del
trattenimento di migranti in Albania emesse dalla sezione
immigrazione del tribunale di Roma il 18 ottobre scorso.
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