Dal prossimo anno, i contribuenti e gli imprenditori che scelgono di non comprovare lo stato di difficoltà in cui versa la propria impresa, avranno più tempo per rateizzare i piani di rientro del debito con il fisco, purché il debito sia inferiore ai 120mila euro. E' quanto prevede il decreto del viceministro dell'Economia Maurizio Leo in via di pubblicazione e che disciplina le nuove rateazioni con l'agente della riscossione, a partire dalle istanze presentate dal primo gennaio 2025.
La "disposizione di salvaguardia" (art 6) del decreto, stabilisce infatti "per le somme di importo fino a 120.000 euro, se non risulta idoneamente documentata la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'agente della riscossione concede comunque la dilazione, accordando il numero massimo di rate mensili, in relazione all'anno di presentazione della richiesta".
In particolare, le durate massime del piano sono: 84 rate mensili, per domande presentate negli anni 2025 e 2026; 96 rate mensili, per domande presentate negli anni 2027 e 2028; 108 rate mensili, per domande presentate dal 1° gennaio 2029.
I contribuenti che invece decideranno di comprovare lo stato di difficoltà otterranno una dilazione maggiore per il piano di rientro pari alle rateizzazioni concesse a chi ha un debito superiore ai 120mila euro, e cioè fino a un massimo di 120 rate (10 anni). Per i debiti superiori ai 120mila euro non ha rilevanza la data di presentazione della domanda e la dilazione a 10 anni è comunque concessa. Mentre la presentazione della domanda è rilevante in relazione alla durata massima del piano che è così modulato: da 85 a un massimo di 120 rate, per le istanze presentate negli anni 2025 e 2026; da 97 a 120 rate, per istanze presentate nel 2027 e nel 2028; da 109 a 120 rate, per istanze presentate dal 1° gennaio 2029.
In un caso - prevede il decreto - non vi è necessità di provare lo "stato di difficoltà" perché lo si presume oggettivamente. Si tratta dell'ipotesi in cui l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione, a studio o all'attività d'impresa è diventata inagibile per eventi eccezionali (calamità naturali, incendi o altro).
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